Sono ormai cinque anni che l'unica forma di affidamento dei
figli riconosciuta per legge, è quella dell'affido
condiviso (legge 54/2006). Inoltre circa un anno fa i
giudici (Cassazione 24526/2010) sono intervenuti stabilendo che
tale forma di affidamento possa applicarsi anche quando i genitori
vivano in Stati diversi ma, in quell'occasione, hanno anche
aggiunto che "a tale regola può derogarsi ove la sua
applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del
minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale
pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una
motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore
affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero
manifesta carenza dell'altro genitore"
(Al riguardo v. anche le domande - risposte "La distanza tra i luoghi di residenza dei
genitori separati, può essere un valido motivo per non concedere
l'affidamento condiviso dei figli?" del 26 luglio 2011 e
"In quali casi non può essere applicato
l'affidamento condiviso?" del 3 ottobre 2011).
Quindi, l'affidamento monogenitoriale è sì un'ipotesi
residuale, ma potrà essere applicato dal giudice se, nel
caso specifico, quest'ultimo riscontri circostanze tali da far
ritenere contrario all'interesse del minore l'affidamento condiviso
e, secondo la giurisprudenza, una circostanza ostativa
all'applicazione di quello condiviso è proprio "la totale
inadempienza all'obbligo di mantenimento dei figli e il discontinuo
esercizio del diritto di visita" da parte di uno dei genitori
(Cassazione 26587/09).
Cristiana Ubaldi abita a Roma, ha due figli ed è una
giornalista giuridica esperta di Diritto di famiglia. Vuoi farle
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