La nuova legge sull'affidamento condiviso non solo ha dato la
possibilità ai minori che abbiano compiuto i dodici
anni di essere ascoltati dal giudice in merito al rapporto
con i propri genitori, ma ha previsto la possibilità per il giudice
stesso di sentire anche quelli di età inferiore, se ritenuti in
grado di discernimento (articolo 155sexies legge 54/2006).
Ora quindi in un procedimento relativo all'affidamento dei figli
minori o ai fini di valutare l'opportunità di modificare il regime
di affidamento, "è obbligatoria l'audizione del figlio minore,
salvo che il giudice motivi adeguatamente le ragioni del mancato
ascolto" (Cassazione 22238/09).