IL VIA LIBERA
Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge (ddl) sulle
intercettazioni, il maxiemendamento di 13 pagine (42 commi) che
raccoglie le ultime modifiche apportate al testo del relatore
Roberto Centaro (senatore Pdl, magistrato). Il ddl, approvato con
164 voti a favore e 25 contrari, ora tornerà alla Camera per il sì
definitivo.
UN ALTRO VOTO DI FIDUCIA
Il voto di fiducia di oggi è stato il 34esimo dall'inizio della
legislatura, il quinto in materia giustizia. La presidenza del
Consiglio aveva deciso di ricorrere all'istituto della fiducia,
qualora fosse stato necessario, nella seduta del 25 maggio
scorso.
LA PROTESTA DELL'OPPOSIZIONE
La decisione di ricorrere alla fiducia ha inasprito ulteriormente i
rapporti della maggioranza con l'opposizione. Al momento del voto
il Partito Democratico ha abbandonato l'aula in segno di protesta.
Idv, Udc e Radicali hanno votato contro. I sette senatori a vita
(Levi Montalcini, Pininfarina, Scalfaro, Andreotti, Ciampi,
Colombo, Cossiga) non hanno partecipato alla prima chiama per il
voto.
I senatori dell'Italia dei valori (tra loro Francesco Pardi, il
capogruppo Felice Belisario, il vice Fabio Giambrone, il capogruppo
in commissione Giustizia Luigi Li Gotti ecc.) hanno trascorso la
scorsa notte in aula (i commessi di Palazzo Madama in tarda serata
hanno portato loro panini e bibite) e questa mattina hanno occupato
i banchi riservati al governo. Il presidente Renato Schifani li ha
invitati più volte ad abbandonare la posizione consentendo l'inizio
dei lavori. Al loro rifiuto ne ha disposto l'espulsione dall'aula,
consentendone la riammissione solo al momento del voto.
DI PIETRO VA ALLA GUERRA
Antonio Di Pietro ha detto di aver acquisito il dominio di un sito
estero (www.italiadeivalori.eu.bg) con sede a Bruxelles su cui
pubblicare le intercettazioni vietate in Italia e di aver già
preparato il quesito per un referendum abrogativo.
ASPETTANDO NAPOLITANO
Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si pronuncerà
sulla norma solo dopo il via libera da parte della Camera. Il capo
dello Stato era intervenuto sul tema il 2 giugno scorso, auspicando
una legge più accettabile.
LO SCIOPERO DELLA STAMPA
Franco Siddi, segretario della Fnsi (Federazione nazionale della
stampa italiana), ha proclamato per il prossimo 9 luglio «la
giornata del silenzio per la stampa italiana con lo sciopero
generale contro il ddl intercettazioni». Il giorno della protesta
dovrà coincidere con la discussione finale del ddl: se si deciderà
per un altro giorno, la data dello sciopero cambierà.
IL DISEGNO DI LEGGE
Il ddl sulle intercettazioni modifica l'articolo 266 del Codice di
procedura penale che regola le intercettazioni come mezzo di
ricerca delle prove e le norme relative alla loro
pubblicazione.
Le nuove regole non si applicano ai processi in corso, in cui le
intercettazioni sono già state autorizzate o prorogate. Ferma
restando la validità delle operazioni già disposte, gli ascolti
potranno però proseguire per non più di 75 giorni, eventualmente
prorogabili. Dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, inoltre,
serviranno altri 15 giorni per permettere alle Procure di allestire
il registro segreto e un luogo dove conservare le
intercettazioni.
I REATI PER I QUALI SONO AMMESSE LE
INTERCETTAZIONI
* Delitti non colposi per i quali è prevista la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque
anni determinata a norma dell'art. 4;
* Delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
* Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
* Delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
* Delitti di contrabbando;
* Reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o
disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
* Delitti previsti dall'articolo 600-ter (pornografia minorile),
terzo comma, del codice penale.
CHE COSA CAMBIA PER I MAGISTRATI
* Le modalità di autorizzazione. Tre giudici, non
più uno, dovranno decidere se autorizzare o meno le
intercettazioni. Il punto ha suscitato le proteste dei magistrati
perché trovare in un tribunale tre professionisti non impegnati non
è facile e rallenterebbe il corso della pratica.
* Reati e tempi. Nessun reato per il quale era
già prevista la possibilità di intercettazione sarà sottratto alla
possibilità di disporre intercettazioni. Nella lista è stato
inserito anche il reato di stalking. Per i reati più gravi
(associazione di stampo mafioso, tratta di esseri umani, traffico
di droga, terrorismo) le intercettazioni saranno possibili per 40
giorni, più altri venti rinnovabili senza limiti di tempo. Per i
reati puniti con più di cinque anni di carcere (tra questi, la
corruzione), il termine massimo per le intercettazioni, previa
autorizzazione del tribunale collegiale, è fissato in 75 giorni
(40+20+15). Qualora esistano «elementi fondanti per l'accertamento
del reato», o «indicazioni rilevanti per impedire la commissione di
un reato» ai pm sono concessi altri tre giorni, prorogabili di
volta in volta con provvedimento del Gip. Il pm potrà ordinare
autonomamente alla polizia giudiziaria di eseguire i controlli,
subito dopo dovrà chiedere la convalida al tribunale collegiale
(che deciderà entro tre giorni), allegando la documentazione che
dimostri l'effettiva necessità di ogni proroga. In mancanza della
ratifica, la conversazione registrata non avrà alcun valore: sarà
carta straccia.
* Utenze. L'indagato potrà essere intercettato
solo sulle sue utenze e su quelle che hanno «un rapporto
oggettivamente collegabile alla (presunta) attività criminosa».
Niente più microfoni piazzati in casa o in auto per registrare le
conversazioni. Le intercettazioni ambientali potranno essere
effettuate anche se «non vi è fondato motivo di ritenere che nei
luoghi» dove sono state disposte «si stia svolgendo attività
criminosa».
* L'utilizzabilità. Le intercettazioni disposte
per un reato potranno essere utilizzate per provarne anche un
altro, purché il fatto sia lo stesso.
* Pubblici ministeri. In base alle modifiche
introdotte agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale il
pubblico ministero che rilascia pubblicamente dichiarazioni sul suo
processo o che è indagato per violazione del segreto potrà essere
sostituito, ma non in modo automatico, dal capo dell'ufficio.
Vietate anche la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle
immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti penali loro
affidati.
* Documenti coperti dal segreto. Chi rivela
(magistrati, polizia o periti) notizie su atti o documenti
d'indagine coperti dal segreto è punito con la reclusione da uno a
sei anni. Chi in modo illecito viene a conoscenza di atti
d'indagine coperti dal segreto è punito con il carcere da uno a tre
anni. Se è un pubblico ufficiale la pena va dai due ai sei
anni.
* Archivio. I verbali e i supporti delle
registrazioni devono essere conservati in un archivio riservato
tenuto nell'ufficio del pubblico ministero che ha disposto
l'intercettazione.
* Clero/Parlamento. Se nelle intercettazioni
finisce un sacerdote bisogna avvertire la diocesi. Se
l'intercettato è un vescovo, il pm deve avvertire la segreteria di
Stato vaticana. Per quanto riguarda i parlamentari occorre il via
libera della Camera di appartenenza. Vietato ascoltare assistenti e
familiari degli onorevoli se sono estranei ai fatti per cui è in
corso l'indagine.
CHE COSA CAMBIA PER I GIORNALISTI
• Che cosa non si potrà pubblicare. Il ddl vieta
la pubblicazione anche parziale o per riassunto di atti,
intercettazioni e documenti che riguardano fatti, circostanze e
persone estranee alle indagini. Vietata la trascrizione nei verbali
d'intercettazione e nei brogliacci (i registri in cui si annotano
le cosiddette scritture ausiliarie) delle parti di conversazioni
con persone estranee ai fatti. Proibita anche la pubblicazione
parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e delle
intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione.
• Che cosa si potrà pubblicare. Gli atti delle
indagini in corso possono essere pubblicati soltanto per riassunto
(sono vietati i virgolettati). Gli editori che li pubblicano in
modo testuale rischiano una multa da 25.800 a 309.800 euro. Vietata
la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto
della documentazione relativa a conversazioni telefoniche,
comunicazioni informatiche (cioè email) o ai dati del traffico
telefonico (i tabulati). Questo accade anche se non sono più
coperti dal segreto, fino alla fine delle indagini o al termine
dell'indagine preliminare. Vietata la pubblicazione, anche
parziale, per riassunto o nel contenuto delle richieste e delle
ordinanze di custodia cautelare prima che l'indagato e il suo
difensore ne siano venuti a conoscenza.
• Pene per giornalisti ed editori. Le
intercettazioni, anche se non più segrete, sono vietate alla stampa
fino alla fine delle indagini: per gli editori che sgarrano sono
previste multe che partono da 300mila euro e salgono a 450mila nel
caso di intercettazioni che riguardano persone estranee alle
indagini o che devono essere espunte dal procedimento perché
illecite o irrilevanti ai fini processuali. I giornalisti che
durante le indagini pubblicano intercettazioni o atti coperti da
segreto sono puniti con l'arresto fino a 30 giorni o con l'ammenda
da 2mila a 10mila euro. Oltre all'indagine penale sarà subito
avviata un'indagine disciplinare che può portare alla sospensione
cautelare per tre mesi.
• Registrazioni. Le registrazioni fatte di nascono
sono permesse solo ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e
agli 007.
• Radio e televisioni. Le riprese radiotelevisive
di un procedimento potranno essere autorizzate dal presidente della
Corte d'Appello, «quando sussiste un interesse sociale
particolarmente rilevante per la conoscenza del dibattimento»,
anche senza il consenso delle parti interessate.
• Internet. Le rettifiche, anche sui siti internet
d'informazione, devono essere pubblicate entro 48 ore e senza
commento, con le stesse caratteristiche grafiche e la stessa
visibilità della notizia cui si riferiscono.